Si può procedere con la gara gas a Belluno. Il Tribunale amministrativo del Veneto ha respinto il ricorso di Erogasmet contro il Comune di Belluno, la stazione appaltante della gara per l’intero ambito territoriale. Ambito territoriale che comprende, oltre il capoluogo, anche i comuni della sua provincia, a eccezione di Quero Vas, Alano e Livinallongo.
Il ricorso, presentato lo scorso settembre, aveva bloccato la gara, sospesa in via cautelare dal Tar, che ora può riprendere il suo iter. A questo riguardo il Comune ha pubblicato l’avviso per raccogliere le candidature dei soggetti che comporranno la commissione aggiudicatrice in modo da aggiudicare l’affido del servizio di distribuzione gas entro la fine di quest’anno. Il nuovo gestore subentrerà a Bim Infrastrutture, attuale proprietario della rete, che incasserà circa 50-55 milioni di euro.
Il ricorso al Tar di Erogasmet si basava su quattro presupposti. Il primo ha riguardato il Documento guida degli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento. Secondo il ricorrente, la scelta del Comune di Belluno di porre a gara con punteggio anche gli investimenti che non trovano riconoscimento in tariffa, era illegittima, non garantendo una congrua remunerazione del capitale investito. Il problema interessa la realizzazione di circa 68 chilometri di rete per un costo stimato di 13 milioni di euro, soldi non recuperabili e quindi, secondo il ricorrente, la scelta del Comune di Belluno avrebbe comportato l’impossibilità per le aziende candidate a presentare un’offerta seria e consapevole, valutando appieno la sostenibilità tecnica ed economica.
Sempre secondo Erogasmet, il bando avrebbe favorito il gestore attuale, ovvero Bim Infrastrutture, che invece non ha neanche partecipato alla gara. Altro punto di lamentela il poco tempo a disposizione per partecipare alla gara, sebbene Erogasmet abbia comunque presentato la sua offerta.
Il Tribunale ha respinto il ricorso su tutta la linea, ritenendo infondate le motivazioni dell’azienda, anche basandosi sul parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha approvato tutti gli atti di gara, atti che ricalcano lo schema tipo indicato dalla legge, con modifiche limitate e tutte giustificate, chiarendo anche la ripartizione dei punteggi e «assegnando correttamente il massimo punteggio agli interventi di estensione e potenziamento». Inoltre, il Tar ha sottolineato come il principio affermato dall’azienda, secondo la quale possono essere ammessi a gara solo gli interventi remunerati con certezza dalla tariffa, non abbia alcun riscontro normativo e che l’equilibrio economico finanziario del progetto di sviluppo va ricercato dalle imprese, in base alle proprie disponibilità e capacità.