Molti operatori considerano il biometano una grande opportunità per il nostro paese, probabilmente superiore ad alcune forme di rinnovabili già collaudate.
Ma che cos’è il biometano e cosa può rientrare in questo termine? La direttiva europea 2009/28/CE, all’art.2 (Definizioni), lo definisce come: gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas naturale. Questa è anche la definizione utilizzata dal CEN TC 408 Project Committee: Biomethane for use in transport and injection in the natural gas grid, il comitato tecnico che in ambito CEN si sta occupando dell’elaborazione delle norme tecniche relative.
Il contesto legislativo
Sul biometano ci sono già stati alcuni importanti interventi legislativi, che hanno avuto il via in ambito comunitario, anche se in due filoni diversi d’intervento.
L’intervento comunitario più deciso è la promulgazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
La Direttiva è stata recepita nell’ordinamento nazionale con il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (nota 1).
Il Decreto all’art.8 Disposizioni per la promozione dell’utilizzo del biometano stabilisce che al fine di favorire l’utilizzo del biometano nei trasporti:
1. Le regioni prevedono specifiche semplificazioni per il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e di adeguamento di quelli esistenti ai fini della distribuzione del metano.
2. Gli impianti di distribuzione di metano e le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti sono dichiarati opere di pubblica utilità e rivestono carattere di indifferibilità e di urgenza.
Inoltre l’art.20 Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale precisa che:
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas emana specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l’erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.
2. Le direttive di cui al comma 1, nel rispetto delle esigenze di sicurezza fisica e di funzionamento del sistema:
a) stabiliscono le caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano, con particolare riguardo alla qualità, l’odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l’immissione nella rete del gas naturale;
b) favoriscono un ampio utilizzo del biometano, nella misura in cui il biometano possa essere iniettato e trasportato nel sistema del gas naturale senza generare problemi tecnici o di sicurezza; a tal fine l’allacciamento non discriminatorio alla rete, degli impianti di produzione di biometano dovrà risultare coerente con criteri di fattibilità tecnici ed economici ed essere compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza;
c) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per il collegamento alla rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano;
g) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per l’allacciamento di nuovi impianti.
A parte alcuni svarioni nel testo, tipo quello di definire “metano” quello che si dovrebbe definire “gas naturale”, sembra che siano espressi degli obblighi molto chiari per quelli che sono individuati come gli attori di scenario: le Regioni, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, i trasportatori e i distributori di gas. Naturalmente l’elenco generale non può essere limitato solo a tali soggetti, ma la loro individuazione serve anche a delimitare il campo tecnico della vicenda.
Il secondo intervento legislativo comunitario da tenere in conto è la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, che, benché indirizzata in maggior misura ad altri importanti argomenti, contiene alcuni elementi di grande interesse relativi al biometano. Tale direttiva fa parte del cosiddetto “terzo pacchetto energia” recepito con il Decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93, di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE (nota 2).
Il decreto, all’art.30 Semplificazione per le attività di vendita di gas naturale e di biogas interviene modificando l’art.1 del decreto legislativo n.164 del 2000, aggiungendo al comma 2:
2-bis. Le norme del presente decreto relative al gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.
E ancora prescrive di:
i) prevedere, senza incrementi delle tariffe a carico degli utenti, una revisione degli incentivi per la produzione di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da biomasse e biogas al fine di promuovere, compatibilmente con la disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, la realizzazione e l’utilizzazione di impianti in asservimento alle attività agricole da parte di imprenditori che svolgono le medesime attività;
l) completare, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, il sistema statistico in materia di energia, compresi i consumi, al fine di disporre di informazioni ed elaborazioni omogenee con i criteri adottati in sede comunitaria e funzionali al monitoraggio e all’attuazione di quanto previsto alla lettera g).
Nel decreto è stata mantenuta la definizione di biogas, in quanto nella direttiva 2009/73 CE si usava questa denominazione.
Il mandato M/475
Il mandato M/475 è stato rilasciato al CEN dalla Commissione Europea nel novembre del 2010. Reca il titolo Mandate to CEN for standards for biomethane for use in transport and injection in natural gas pipelines. Il mandato, che il CEN ha accettato, prevede l’elaborazione di:
- una norma europea per le specifiche di qualità del biometano per uso autotrazione
- norme europee o specifiche tecniche europee (TS) per quel che riguarda l’immissione del biometano nelle reti.
Prevede inoltre che nell’elaborazione delle norme si tengano in considerazione le risultanze che emergeranno dai lavori normativi relativi al mandato M/400 sulla qualità dei gas, altro importantissimo tassello nel contesto di rinnovamento del settore gas. All’atto della definizione delle competenze tecniche, sono risultati interessati all’elaborazione della normativa tecnica specifica per il biometano due comitati tecnici CEN: il CEN TC 19 Gaseous and liquid fuels, lubricants and related products of petroleum, synthetic and biological origin e il CEN TC 234 Gas infrastructure.
Non è stato possibile trovare un modus operandi tra i due comitati tecnici, confacente al caso e pertanto il CEN si è risolto ad istituire ex – novo un “project committee”, denominato CEN/TC 408 Project Committee – Biomethane for use in transports and injection into natural gas pipelines, che ha già iniziato a operare e in cui l’Italia è rappresentata dal Comitato Italiano Gas – CIG.
Il CEN TC 408 ha già aperto i seguenti progetti di lavoro (WI):
- WI 00408001 prEN Biomethane – Specifications for use as a fuel for vehicle engines and injection into the natural gas grid.
- WI 00408002 prEN Biomethane – Determination of the concentration of biomethane in natural gas pipelines.
- WI 00408003 prEN Biomethane – Determination methods.
Con l’inizio dei lavori normativi del CEN TC 408 sul biometano, in osservanza della regola europea dello “standstill”, non sarà possibile dare corso a lavori nazionali omologhi. In pratica, nessun Paese europeo potrà elaborare norme nazionali su questo determinato argomento, essendovi già in corso un lavoro omologo al tavolo europeo.
Se comunque necessità imponesse di dover disporre di documenti tecnici rilevanti, in misura provvisoria, il CIG proverà a rispondere alle esigenze che prenderanno corpo, trovando soluzioni idonee a coprire i bisogni tecnici che potranno venire espressi, sino a che le pertinenti norme europee non saranno disponibili.
Il CIG da qualche tempo ha aperto un proprio gruppo di lavoro sulla materia. Infatti, per decisione del suo Consiglio di Presidenza, nel gennaio 2011 è stato istituito il gruppo di lavoro “Biometano”, che è il “mirror group” nazionale del CEN TC 408 e la Commissione Centrale Tecnica dell’UNI ha ratificato l’azione del CIG nel corso della riunione del 7 aprile 2011.
A riprova di quanto sia considerata importante la “questione biometano”, è da sottolineare che il gruppo di lavoro CIG si è arricchito di prestigiose partecipazioni, industriali e di università.
L’intervento dell’AEEG
La Deliberazione ARG/gas 120/11 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di condizioni tecniche ed economiche per l’erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi, interviene sulla materia del biometano.
Di seguito uno stralcio di questa delibera, che va a unirsi agli interventi legislativi citati in precedenza e che prefigura(va) interventi attuativi di tipo regolatorio.
Delibera
1. di avviare un procedimento per l’emanazione di specifiche direttive inerenti le condizioni tecniche ed economiche per l’erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi, secondo le previsioni di cui al decreto legislativo n. 28/11;
2. di prevedere che le predette direttive soddisfino ai seguenti requisiti di cui al decreto legislativo n. 28/11:
a) stabiliscano le caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano, con particolare riguardo alla qualità, l’odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l’immissione nella rete del gas naturale;
b) favoriscano un ampio utilizzo del biometano, nella misura in cui il biometano possa essere iniettato e trasportato nel sistema del gas naturale senza generare problemi tecnici o di sicurezza. A tal fine l’allacciamento non discriminatorio alla rete degli impianti di produzione di biometano dovrà risultare coerente con criteri di fattibilità tecnici ed economici ed essere compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza;
c) prevedano la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per il collegamento alla rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano;
d) fissino le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi per l’espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l’individuazione e la realizzazione della soluzione definitiva di allacciamento;
e) sottopongano a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;
f) stabiliscano i casi e le regole per consentire al soggetto che richiede l’allacciamento di realizzare in proprio gli impianti necessari per l’allacciamento, individuando altresì i provvedimenti che il gestore della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti;
g) prevedano la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per l’allacciamento di nuovi impianti;
h) prevedano procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dalla stessa Autorità per l’energia elettrica e il gas, vincolanti fra le parti;
i) stabiliscano le misure necessarie affinché l’imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che immette in rete il biometano non penalizzi lo sviluppo degli impianti di produzione di biometano;
3. di pubblicare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione al fine di poter acquisire le posizioni dei soggetti interessati;
4. nella misura in cui sia ritenuto opportuno, in relazione allo sviluppo del procedimento, di convocare i soggetti interessati ovvero di richiedere specifiche informazioni ai medesimi soggetti, ai fini dell’acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l’adozione delle necessarie disposizioni;
5. di prevedere che il procedimento si concluda entro il 30 novembre 2011;
6. di dare mandato al Direttore della Direzione tariffe dell’Autorità, sentiti rispettivamente il Direttore della Direzione mercati per le implicazioni inerenti i codici di rete, e il Direttore della Direzione consumatori e qualità del servizio per gli aspetti inerenti la qualità e la sicurezza , per i seguiti di competenza.
È un dato di fatto che le date obiettivo citate siano state superate. È ormai pacifico che senza le normative tecniche del CEN TC PC 408 non possono essere convenientemente avviati i necessari processi di tipo regolatorio. A questa conclusione si è giunti anche nell’incontro che AEEG ha organizzato sul tema lo scorso luglio, partecipanti i rappresentanti di tutte le parti interessate, oltre alle specifiche funzioni dei ministeri coinvolti.
Il CIG, oltre all’impegno che sta profondendo ai tavoli tecnici europei, sta anche preparando due documenti tecnici, che potranno essere utili in appoggio alle future norme tecniche europee.
Il primo documento analizza le implicazioni derivanti dalla produzione di biometano e relativa immissione nelle reti. In questo documento, oltre a raccogliere e periodicamente aggiornare quanto emerge dai lavori CEN, sono state individuate una serie di norme UNI (elaborate dal CIG), che saranno interessate dai nuovi sviluppi e che dovranno in diversa misura essere aggiornate per recepire la possibilità di immettere biometano nelle reti.
Da questo documento tecnico volutamente sono state escluse considerazioni di tipo regolatorio/contrattuale ed economico, che sono state invece contemplate nel secondo documento “proposte di sviluppo” che raccoglie i diversi punti di vista dei partecipanti al tavolo normativo del CIG.
Conclusioni
L’Italia si presenta con un po’ di ritardo a questo appuntamento, ma tenendo conto degli sviluppi degli ultimi tempi ci sono tutte le condizioni per recuperare il “gap”; è solo una questione di tempo e di volontà di fare. I riscontri da parte degli operatori sono buoni, ma bisogna definire le regole in modo preciso ed univoco. Gli interventi legislativi, regolatori e normativi che verranno dovranno essere improntati a facilitare la fattività tecnica e gestionale, evitando di creare situazioni che poi possano andare a detrimento dell’attuazione di questo fondamentale progetto.
di Francesco Castorina
francesco.castorina@cig.it
Direttore tecnico del Comitato Italiano Gas – CIG, Ente Federato all’UNI, di cui ha ricoperto la carica di Segretario Generale per oltre 11 anni. Vicepresidente della Commissione Centrale Tecnica UNI e rappresentante tecnico italiano in Commissione Europea in relazione alla direttiva “Apparecchi a gas”. Presidente della Commissione Speciale CIG “Statistica emergenze ed incidenti da gas”. Partecipa a diversi gruppi di lavoro in sede nazionale ed europea
Nota 1: GU n. 71 del 28-3-2011 – Suppl. Ordinario n.81) nota: Il provvedimento è entrato in vigore il 29/03/2011
Nota 2: GU n. 148 del 28-6-2011 – Serie generale