Un errore specificare l’organismo di certificazione


L’applicazione delle regole nell’appalto pubblico
È ben noto agli operatori del settore che in Italia la gestione degli appalti viene normata dal Decreto Legislativo n.163 del 12 aprile 2006, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e suo Regolamento di attuazione (DPR 207/10).
Il codice specifico suddetto ed esattamente all’art. 40 (Qualificazione per eseguire lavori pubblici) al comma 1 recita: “I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi e i servizi aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente”.
Il “Certificato”, quale output del processo certificativo, ha dunque funzione di assicurare con ragionevole attendibilità che il prodotto/processo è conforme a una specifica norma o altro documento normativo.
I “Certificati” emessi da organismi differenti aventi medesimo accreditamento (in Italia Accredia) hanno pari validità. Quindi, nei capitolati tecnici o nei bandi di gara di opere pubbliche e non, ai fini dell’individuazione dei requisiti dei materiali da impiegare, può essere genericamente richiesto il possesso di apposita certificazione rilasciata ad organismi regolarmente accreditati e non già la certificazione rilasciata da uno specifico organismo.
In Italia, com’è noto, l’unico ente di accreditatamento è Accredia (www.accredia.it).
L’accreditamento è importante in quanto rappresenta garanzia di:
• IMPARZIALITA’ – La rappresentatività di tutte le parti interessate nel Consiglio Direttivo garantisce l’uniformità di trattamento per chiunque presenti domanda di Certificazione e/o Ispezione.
• INDIPENDENZA – L’autorità preposta al rilascio della certificazione è strutturata in maniera tale da garantire l’assenza di conflitti d’interesse.
• CORRETTEZZA – Le norme europee vietano la prestazione di consulenze sia direttamente che attraverso società collegate.
• COMPETENZA – È necessario che il personale addetto all’attività di certificazione sia culturalmente, tecnicamente e professionalmente qualificato.
• FIDUCIA – Garanzia continua nel tempo della validità della certificazione di parte Terza a tutela del mercato.
• INTERNAZIONALITA’ – Riconoscimento reciproco degli accreditamenti come passo fondamentale per il mutuo riconoscimento dei certificati e/o attestati emessi”.

Disposizioni comunitarie
Nel contesto delle disposizioni comunitarie per la libera circolazione dei prodotti, il 9 marzo 2011 è stato adottato il Regolamento (UE) n. 305/2011 (comunemente conosciuto come Regolamento Prodotti da Costruzione, Construction Construction Product, CPR), che stabilisce condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (abrogando la precedente direttiva 89/106/CEE2) nel mercato dell’Unione Europea, documentando le prestazioni dei prodotti da costruzione e regolamentando l’utilizzo della marcatura CE.

Il mercato italiano
Storicamente, nel mercato italiano si è sviluppato il seguente scenario: per alcuni settori, vari enti hanno operato in regime quasi monopolistico e le aziende, dal canto loro, si sono in qualche modo abituate ad avere un unico interlocutore, diventato quasi sinonimo di qualità nel loro ambito.
Questo ha prodotto diversi equivoci che stentano ad essere risolti ad ogni livello: dalle stazioni appaltanti che li inseriscono nelle proprie gare come fossero requisiti imprescindibili, ai fabbricanti che non sospettano minimamente che sul libero mercato ci siano altri interlocutori con le stesse capacità e requisiti, o che al massimo rimangono confusi o disorientati da segnali discordanti.
Per questo la pressione europea è stata ed è molto salutare per aumentare il dinamismo di mercati che per troppo tempo sono rimasti ancorati a convinzioni oggi non più valide.
Questo percorso di piena apertura del mercato non si è ancora completamente sviluppato, ma emergono segnali incoraggianti.
Stabiliti i comuni punti di partenza (in questo caso l’accreditamento degli enti di certificazione), la situazione si sta progressivamente riequilibrando, con benefici evidenti per tutti gli stakeholder.

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