Teleriscaldamento: delibera dell’Autorità sugli oneri di allacciamento e recesso


Con la delibera 24/2018/R/tlr, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha definito i criteri e le modalità per l’allacciamento delle utenze alla rete di telecalore e per l’esercizio da parte dell’utente del diritto di disattivazione della fornitura e di scollegamento, per il periodo dal prossimo 1 giugno al 31 dicembre 2020. Per quanto riguarda il tema degli allacci, l’Autorità ha previsto la possibilità per gli esercenti di determinare liberamente i corrispettivi, ma nel rispetto di un vincolo di coerenza tra i costi e ricavi, in modo da garantire un’adeguata flessibilità commerciale. Gli esercenti, inoltre, sono obbligati a fornire insieme al preventivo di allacciamento, le condizioni economiche vincolanti di erogazione del servizio, così da consentire all’utente una valutazione dell’economicità complessiva. Proprio per assicurare la massima trasparenza sui contenuti e sui costi legati all’allacciamento, è stata determinata anche l’introduzione di specifici obblighi informativi nei confronti degli utenti, così come nei confronti dell’Autorità. In questo caso le informazioni riguardano i costi degli allacciamenti, come sono stati determinati e il contributo applicato all’utenza, per consentire ad Arera di monitorare l’attività e di disporre delle informazioni necessarie per effettuare un’eventuale revisione dei criteri per la determinazione delle tariffe di allacciamento al termine del periodo di regolazione. La delibera ha previsto un regime semplificato per l’adempimento degli obblighi informativi sia verso gli utenti sia verso l’Autorità per gli esercenti di minori dimensioni, ovvero che hanno un numero inferiore a 750 utenti e una potenza complessivamente contrattualizzata (installata) di 12 MW. Sul secondo punto il documento ha previsto la possibilità di per gli utenti di recedere dal contratto con un preavviso di trenta giorni, senza il pagamento di alcun corrispettivo o penale. Nel caso in cui il recesso avvenga entro i primi tre anni di erogazione del servizio, l’esercente può applicare un eventuale corrispettivo di salvaguardia, commisurato alla differenza tra i costi di allacciamento e il contributo applicato all’utente, secondo modalità definite dall’Autorità. Al tempo stesso è stato anche previsto il mantenimento, sino alla fine del 2020, di eventuali clausole relative a oneri, tempistiche e penali presenti nei contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore della delibera, per assicurare un’adeguata gradualità nell’introduzione della nuova disciplina e di salvaguardare gli investimenti realizzati.

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