20/01/2014
Servizi a Rete

Smart grid, smart meters e verifiche furbette

Oggigiorno la parola d’ordine, nel campo dei servizi, sembra essere “smart grids”. Sembra ormai non esserci più dubbio che le reti del prossimo futuro debbano evolvere verso uno scenario di rete intelligente (smart, appunto), integrata tra i diversi servizi forniti (elettricità, gas, calore, acqua, comunicazione), per poter raggiungere gli obiettivi di sfruttamento delle fonti rinnovabili, risparmio di energia da fonti tradizionali, riduzione dell’inquinamento ed efficienza posti dall’UE con il programma 20-20-20.
In questo scenario, il metering ha un ruolo di grande rilievo, al punto che, in questo settore, la parola d’ordine è “smart meter”. Se in un primo tempo si era pensato di poter limitare le doti di “intelligenza” ai soli contatori elettrici e solo per consentire il conteggio di flussi di energia bidirezionali, ci si è presto resi conto che non è sufficiente. Infatti, in una rete integrata, in cui ciascun utente, a seconda delle proprie esigenze e delle condizioni ambientali, può rivestire il ruolo di consumatore o di fornitore, ed in cui la generazione di energia da fonti tradizionali deve convivere ed integrarsi con quella da fonti rinnovabili (solare fotovoltaico, solare termico, eolico e micro-eolico) e, in prospettiva futura, anche con la micro-generazione distribuita da fuel cells, e si deve integrare con accumuli elettrici e termici, è necessario, per poterla gestire, avere informazioni corrette in tempo reale non solo sugli scambi di energia, ma anche sullo stato della rete stessa.
Dal momento che i contatori di energia elettrica e gas sono in assoluto gli strumenti più diffusi, diventa naturale pensare di aggiungervi intelligenza e far si che possano interagire con i dispositivi da loro alimentati, raccogliendo informazioni sul loro stato da trasmettere al gestore della rete. Ecco quindi le esigenze di trasformare i tradizionali meter in smart meter ed affidare loro molte più funzioni rispetto alla sola tariffazione, ed altrettanto importanti.
Questa evoluzione è già a buon punto nel settore elettrico, con la sostituzione dei vecchi contatori elettromeccanici con quelli elettronici, a cui è relativamente semplice aggiungere funzioni di misura e monitoraggio remoto. Le problematiche tecniche sono quindi di soluzione relativamente semplice.
Quelle di non semplice soluzione sono quelle che impattano sugli utenti che, giova ricordarlo, sono, di fatto, l’intera popolazione e non hanno, in generale, una preparazione tecnica specifica.
Due preoccupazioni stanno emergendo in modo sempre più evidente. La prima riguarda presunte violazioni alla privacy che strumenti in grado di registrare e trasmettere tutto ciò che viene consumato, quando viene consumato e con quali modalità potrebbero consentire. In linea di principio, gli estremi per configurare la violazione della privacy ci sono, ma certamente non maggiori di quelli che, ad esempio, si possono configurare con l’uso di cellulari o di Internet. Peraltro, i benefici ottenibili, per i singoli e per la comunità, sono, come nel caso di cellulari e Internet, talmente rilevanti da rendere tollerabile il rischio, presente seppur remoto, che i dati misurati possano violare la privacy dei singoli. All’estero sono già in atto campagne di informazione della pubblica opinione per vincere questa preoccupazione.

Ben diversa è invece la seconda delle preoccupazioni emerse, legata alla correttezza dei valori misurati. Come è ben noto, qualunque processo di misura e qualunque strumento non fornisce mai il valore esatto del misurando, ma un valore approssimato e l’entità dell’approssimazione è quantificata dall’incertezza di misura. L’incertezza di misura viene valutata per mezzo di operazioni di taratura che, per garantire le prestazioni di misura nel tempo, devono essere ripetute periodicamente.
Tutto ciò costituisce la best practice delle misure ed ha validità generale. Nello specifico, quando i processi e gli strumenti di misura sono utilizzati per quantificare l’oggetto di transazioni commerciali, le loro prestazioni sono regolate dalle norme di metrologia legale.
Il campo applicativo della tradizionale metrologia legale ha subito negli ultimi anni un ampliamento derivante, in specie, dalla direttiva MID della UE (Measuring Instrument Directive), Direttiva 2004/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura e dal suo recepimento nazionale (Decreto legislativo 2 febbraio 2007 n 22), che ha previsto controlli metrologici su strumenti in precedenza esclusi da specifiche verifiche aventi valenza legale. Tra gli strumenti che, in passato, non erano contemplati dalla metrologia legale c’erano i contatori di energia elettrica e i contatori del gas. Attualmente, in osservanza di quanto stabilito da tali disposti normativi, anche questi strumenti di misura (per l’elenco completo si veda l’art. 1 Dlgs 22/2007) sono stati inclusi tra quelli assoggettati alle norme di metrologia legale e, ai fini della loro legittima immissione in commercio, devono essere preventivamente sottoposti ad appositi controlli necessari per l’apposizione della marcatura metrologica supplementare che garantisce la loro conformità a dati requisiti imprescindibili, tra cui gli errori massimi ammissibili.
La norma europea si preoccupa pertanto di stabilire i requisiti di accuratezza degli strumenti di metrologia legale e si preoccupa di garantire agli utenti, attraverso le opportune verifiche, che tali requisiti si mantengano nel tempo.
Le norme europee, tuttavia, non hanno validità immediata negli Stati Membri. Devono da questi essere recepite. Anche la MID, come altre direttive, è stata recepita in Italia, ma come?
Sebbene non si voglia qui esprimere un giudizio sull’attività del nostro legislatore, non si può tuttavia trascurare che, nella norma nazionale di recepimento della direttiva europea (il sopra citato DLgs 22/2007), è stato introdotto, all’art. 22, in modo del tutto arbitrario, un disposto che legittima il mantenimento in servizio, per un tempo illimitato, di strumenti di misura pur senza l’effettuazione di controlli metrologici. Ciò è in palese contrasto con lo spirito del provvedimento recepito che, in virtù degli scopi perseguiti, richiederebbe, invece, la verifica metrologica delle misure effettuate, la cui incertezza dovrebbe essere assicurata mediante un’attestazione (possibilmente di soggetto terzo rispetto all’utilizzatore dello strumento), frutto di un accertamento specifico condotto sul singolo strumento di misura.
Invece, il decreto di recepimento prevede testualmente che i dispositivi ed i sistemi di misura di cui all’articolo 1, comma 1, se utilizzati per le funzioni di misura previste al comma 2 del medesimo articolo e per i quali la normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non prevede i controlli metrologici legali, qualora già messi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno continuare ad essere utilizzati anche senza essere sottoposti a detti controlli, purchè non rimossi dal luogo di utilizzazione.”
Giova qui ricordare, come sopra anticipato, che la maggior parte degli strumenti di misura comunemente utilizzati per le transazioni commerciali quotidiane (ad esempio i contatori di energia elettrica) non costituivano oggetto di controlli metrologici legali, strictu sensu intesi, alla data del 30 ottobre 2006; conseguentemente, tali strumenti, sebbene mai verificati, continuano tuttora ad essere utilizzati in assenza di controlli circa la loro attendibilità e, purchè non rimossi, continueranno a rappresentare il mezzo attraverso cui diverse forniture (il cui corrispettivo viene definito mediante la misura condotta da tali strumenti) vengono conteggiate.  Peraltro, è opportuno rimarcare il fatto  che la sostituzione dei vecchi contatori elettromeccanici di energia elettrica, sul cui comportamento nel tempo esisteva uno storico di diversi decenni, con i nuovi contatori elettronici, sul cui comportamento non esiste uno storico altrettanto consistente, si è completata entro la data del 30 ottobre 2006. Pertanto, tutti i nuovi contatori installati prima del 30 ottobre 2006, possono permanere in servizio per un tempo illimitato senza essere assoggettati a verifica.
A prescindere dalla opportunità, tecnica prima ancora che giuridica, di una simile scelta legislativa volta ad escludere dai controlli strumenti di misura in particolari condizioni, va opportunamente evidenziato che il testo della norma (art. 22 comma 3 decreto legislativo 22/2007), così redatto, si presta a censure sotto il profilo della legittimità, in quanto trattasi di norma emanata dal governo sulla scorta di una legge delega (si veda legge 18 aprile 2005 n. 62) che imponeva il recepimento della direttiva MID, determinando i confini ed i principi cui il provvedimento legislativo avrebbe dovuto ispirarsi. In realtà la legge delega di cui sopra non ha autorizzato l’emanazione di un decreto legislativo che prevedesse una deroga a quanto stabilito dalla direttiva MID, ove non vi è alcuna menzione di strumenti esclusi dai controlli (salvo la clausola cosiddetta opzionale che consente agli Stati Membri di derogare alla disciplina generale, motivandone espressamente le ragioni); in ragione di ciò risulta evidente l’eccesso di delega in cui è incorso il legislatore che ha illegittimamente (e creativamente) inserito nel testo del decreto una disposizione che non risulta conforme ai dettami stabiliti nella legge 62/2005, né funzionale allo scopo perseguito dalla direttiva comunitaria, che risulta, invece, frustrato e totalmente disatteso.

Non sembra questa la strada migliore per ridurre le preoccupazioni della pubblica opinione circa la correttezza del misure di energia, sulla base delle quali viene fatturata l’energia consumata e quella prodotta, vengono erogati eventuali incentivi e decise le strategie di gestione delle reti. Considerando che, solo in Italia, sono installati circa 32 milioni di contatori per la misura della sola energia elettrica, i costi delle verifiche periodiche sono certamente rilevanti, e non possono essere trascurati, in una analisi globale di costi e benefici. Non si può peraltro non rilevare che, proprio per l’importanza delle transazioni economiche coinvolte e l’interesse diretto dell’opinione pubblica, sarebbe stato opportuno studiare per tempo la fattibilità di strategie non convenzionali di taratura remota, già ampiamente discusse dalla letteratura scientifica internazionale, invece di trovare una scappatoia legale, comunque discutibile, come si è visto, proprio dal punto di vista legale.
Le nuove smart grids e i nuovi smart meters possono portare innumerevoli benefici tecnici, economici ed ambientali, che meritano di non essere vanificati, nella pubblica opinione, da verifiche che il decreto di recepimento della MID fa sembrare “italicamente furbette”.

Alessandro Ferrero e Veronica Scotti – Politecnico di Milano

Alessandro Ferrero è professore ordinario di Misure elettriche ed elettroniche al Politecnico di Milano. E’ Fellow Member dell’IEEE ed è membro dell’Administrative Committe della Instrumentation and Measurement Society dell’IEEE, che ha presieduto nel biennio 2008-2009. E’ Editor-in-Chief delle IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement.

L’attività di ricerca del Prof. Ferrero si è sviluppata nel settore delle Misure Elettriche ed Elettroniche e si è articolata prevalentemente nel campo dell’elaborazione numerica di segnali per misure. In questo ambito il Prof. Ferrero ha proposto originali metodi per misure nel dominio della frequenza e per misure su dispositivi elettrici di potenza e su materiali magnetici.

Particolare attenzione è stata rivolta allo studio di metodologie ed apparati di misura delle grandezze elettriche in sistemi elettrici di potenza in regime deformato, con particolare riguardo alla definizione ed alla misura delle componenti della potenza elettrica. L’attività svolta gli è valsa la nomina a Fellow Member dell’IEEE e, nel 2006, il conferimento dell’IEEE Joseph F. Keithley Award in Instrumentation and Measurement con la seguente motivazione: “For advancing the measurement of electrical quantities in electric power systems under non-sinusoidal conditions“.

Veronica Scotti è avvocato del Foro di Milano e la sua attività professionale si articola prevalentemente nel fornire supporto alle imprese in materia contrattuale, urbanistico-ambientale e nella gestione delle problematiche attinenti alla sicurezza, intesa come adempimenti a quanto prescritto dal TU 81/08 unitamente ad integrazioni con sistemi di gestione complessi, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.

Ha collaborato con il Politecnico di Milano in materia sistemi di gestione per la qualità ISO 9001 e sistemi di gestione ambientale ISO 14001, ed è attualmente professore a contratto, sempre al Politecnico di Milano, del corso: Implicazioni legali dell’esercizio della professione (le responsabilità dell’ingegnere).

L’Avv. Scotti svolge attività scientifica focalizzata all’analisi dei rapporti tra le misure ed il diritto, latu sensu inteso.

 

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