L’Autorità sta definendo il nuovo metodo tariffario. Come procedono i lavori?
Dopo aver svolto ampie consultazioni con i soggetti interessati, l’Autorità a dicembre ha approvato il “Metodo Tariffario Transitorio” valido per tutte le gestioni ad esclusione di quelle che oggi adottano il metodo tariffario CIPE. Per quest’ultime, l’analogo provvedimento è stato approvato lo scorso 1° marzo.
La nuova metodologia si sostanzia, essenzialmente, nella definizione dei criteri, sulla base dei quali vengono quantificati i costi ritenuti efficienti e necessari per garantire la fornitura, e nell’aggiornamento delle tariffe per garantire la copertura di tali costi.
La nuova metodologia tariffaria riguarda ciascuno dei servizi idrici che compongono il servizio idrico integrato (captazione, potabilizzazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione), anche se svolti singolarmente, le depurazioni miste industriale/civile e i servizi di captazione/adduzione per usi misti. Tra gli altri provvedimenti adottati finora, da ricordare anche la “Prima Direttiva sulla trasparenza delle bollette” e la “Disciplina del deposito cauzionale”. Inoltre, l’Autorità ha avviato alcuni procedimenti finalizzati a definire la regolazione del fenomeno della morosità e le clausole di subentro alla scadenza delle concessioni. Avviate anche nuove consultazioni sugli obblighi di separazione contabile per i gestori e sul “Bonus acqua”, da riconoscere agli utenti finali disagiati economicamente.
Le nuove tariffe dovranno garantire anche gli investimenti necessari al sistema idrico. Sarà possibile reperire tali risorse senza un incremento delle bollette?
Per garantire che il “diritto all’acqua” non rimanga sulla carta, la priorità è favorire e rilanciare gli investimenti per i quali serviranno, secondo le stime, oltre 65 miliardi di euro per i prossimi 30 anni. In particolare, in alcune fasi della filiera, come la depurazione, gli investimenti sono al contempo urgenti e strategici: infatti, il ritardo accumulato ha portato a procedure di infrazione europee, con elevati rischi di sanzioni.
Tali costi saranno a carico della fiscalità generale o degli utenti del servizio. La misura della loro incidenza in tariffa non dipenderà solo da quanto sarà possibile finanziare a valere sulla fiscalità generale, ma anche dalle strategie finanziarie che verranno adottate dai rispettivi gestori.
Per contenere i costi finali, l’Autorità ha individuato un “costo finanziario standard” oltre il quale non c’è riconoscimento tariffario e per garantire l’efficacia della propria regolazione ha stabilito che gli oneri finanziari siano riconosciuti solamente ad investimento avvenuto. Il che non esclude, come sottolineato dal Presidente Guido Bortoni nell’ultima Relazione al Parlamento, che l’adozione di alcuni meccanismi normativi, come la costituzione di fondi nazionali rotativi o di garanzia o l’emissione di titoli di credito agevolato, magari integrati con appositi contributi dei consumatori, potrebbe ridurre l’impatto tariffario.
Le tariffe saranno legate al livello di investimenti finalizzati ad assicurare una maggiore efficienza delle infrastrutture e del servizio?
Sì. La regolazione non è ancora completa in tutte le sue parti. Accanto a un sistema tariffario stabile, trasparente e basato su criteri predefiniti è necessario: sviluppare anche i criteri secondo i quali i gestori devono rendicontare i propri costi; definire obiettivi di costo efficiente a cui i gestori devono conformarsi (dal costo del personale, all’acquisto di alcuni beni come l’energia elettrica); regolare la qualità del servizio sia dal punto di vista tecnico, sia da quello commerciale.
L’Autorità ha intrapreso un processo piuttosto articolato che dovrebbe completarsi entro la fine del prossimo anno per entrare a regime nel corso del 2015.
In questo quadro, l’Autorità ritiene che il settore dell’acqua potrà superare le diverse criticità di cui oggi soffre, legate principalmente alla scarsità di infrastrutture che non consente di offrire a tutti i consumatori la disponibilità della risorsa, nel rispetto di adeguati livelli di qualità e di doverosa tutela ambientale, compresa la riduzione degli sprechi.
Di quali poteri di controllo è dotata l’Autorità per garantire che gli interventi vengano realizzati?
La legge ci assegna gli stessi poteri di cui disponiamo per il controllo del servizio gas ed energia elettrica. Possiamo dare impulso agli investimenti, così come effettuare controlli, verifiche preventive sui lavori e sulla destinazione degli investimenti. Possiamo dare sanzioni, ma anche abbassare le tariffe nel caso di ritardi sui lavori. Possiamo segnalare al Governo e al Parlamento quali provvedimenti sia opportuno adottare per migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio. Nei limiti del mandato istituzionale, il nostro modo di operare ha tutti i presupposti per poter ottenere risultati positivi.
La nuova metodologia tariffaria, in linea con l’esito referendario, sopprime la remunerazione del capitale. Come si garantisce la copertura degli oneri finanziari sostenuti dalle utility?
La normativa nazionale e comunitaria è chiara: deve essere garantita la copertura di tutti i costi, ivi compresi gli oneri finanziari. Pertanto, a normativa vigente, la copertura degli oneri finanziari è garantita. La questione si pone, semmai, quando si ragiona in termini di riconoscimento “a pie’ di lista” o con riferimento ad un costo standard. L’Autorità ritiene che sia preferibile una regolazione che prende a riferimento costi standard (anche per il riconoscimento degli oneri finanziari). Questa regolazione induce un cointeressamento da parte del gestore a contrattare condizioni (di finanziamento ad esempio) più favorevoli.
Quale interesse potrebbe avere un privato ad investire nel servizio idrico?
È con una regolazione basata su riferimenti standard e su meccanismi premiali per i gestori (ove questi facciano meglio dello standard) che si crea il circolo virtuoso per cui il gestore fornisce un servizio sempre più efficiente e trova, nel contempo, interesse all’attività economica. E questo è indipendente dalla natura pubblica o privata del gestore, è vero sempre. Ovviamente lo standard non si applica solo all’onere finanziario, può valere anche per il costo del personale o per alcuni obiettivi di qualità del servizio, rispetto ai quali possono essere definiti opportuni meccanismi di tipo premio/penalità.