30/10/2024
Servizi a Rete

Il Tar conferma: è di Adrigas la concessione per la distribuzione gas nell’Atem Rimini

Si è conclusa a favore del Comune di Rimini e di Adrigas la disputa sulla gara per la concessione della distribuzione gas nell’Atem di Rimini. Il Tar (Tribunale amministrativo nazionale) dell’Emilia-Romagna ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso presentato dal Comune di Riccione per chiedere l’annullamento, previa sospensiva cautelare, della determina dirigenziale con la quale il Comune di Rimini, nel ruolo di stazione unica appaltante, aveva affidato ad Adrigas la concessione per 12 anni del servizio.

La gara

Adrigas si era aggiudicata la gara per l’Atem, del quale fanno parte 43 comuni tra le province di Rimini, Forli-Cesena e Pesaro-Urbino, piazzandosi davanti a Italgas Reti e 2i Rete Gas. Decisiva per la vittoria erano stati aspetti quali la sicurezza e la qualità offerti, il potenziamento della rete, le proposte di innovazione tecnologica e di risparmio energetico, gli sconti sulle tariffe e sui corrispettivi dovuti rispetto ai valori fissati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Il ricorso

A seguito dell’aggiudicazione, il Comune era ricorso al Tar perché, a differenza degli altri territori, risulta proprietario del 100% delle reti del gas. A suo giudizio, quindi, sarebbe risultato più conveniente procedere alla vendita delle reti piuttosto che alla concessione ultradecennale come previsto dalla gara.

La sentenza

Il Tar però ha respinto il ricorso motivando con il fatto che il Comune di Riccione non ha manifestato per tempo l’intenzione di vendere le reti, ha approvato «espressamente e integralmente, senza riserva alcuna» gli atti di gara, compresi il bando e il disciplinare, e non ha impugnato gli atti della gara autonomamente e tempestivamente nel termine decadenziale decorrente dalla loro approvazione.

Per cui il ricorso, si legge nel pronunciamento del Tar, «non è assistito dalla condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere, posto che dal suo eventuale accoglimento, il Comune di Riccione non ricaverebbe alcuna utilità in relazione all’interesse sostanziale (il bene della vita) a tutela del quale ha agito». A seguito della sentenza il Tribunale ha anche stabilito che il Comune di Riccione deve anche rifondere le spese di giudizio al Comune di Rimini e ad Adrigas, liquidate in 3.000 euro per ciascuna.

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