Dal magazine – edizione marzo/aprile 2026
Il patrimonio infrastrutturale delle grandi dighe presenti sul territorio italiano costituisce uno degli asset strategici del Paese, essenziale per i consumi idropotabili, irrigui, per la produzione idroelettrica e per la laminazione delle piene. Queste opere in Italia sono state realizzate nel corso del secolo scorso e sono gestite da soggetti pubblici e privati. Una grande diga è uno sbarramento di ritenuta di altezza superiore a 15 m o che realizza un serbatoio artificiale di oltre un milione di metri cubi di acqua, la sua gestione è affidata – dopo la riforma del Titolo V della Costituzione – dalle regioni e dalle provincie autonome a soggetti pubblici o privati.
La vigilanza sulle operazioni di controllo ai fini della sicurezza che devono svolgere i gestori delle grandi dighe è riservata allo Stato, ed è esercitata dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, le amministrazioni regionali o le provincie autonome svolgono tale attività sulle dighe di dimensioni inferiori, oltre a compiti in materia di corretto utilizzo della risorsa idrica, sia in termini di quantità, che di qualità. Le modalità di controllo in capo ai gestori delle grandi dighe sono disciplinate da un articolato sistema di disposizioni normative (nota 1) sia tecniche che procedurali, alcune a carattere vincolante, che nel corso dei decenni si sono aggiornate; la norma procedurale più importante è il “Regolamento dighe” di cui al DM 14/05/2024, quella che disciplina le questioni tecniche, invece, è il DM 26/06/2014, comprese le verifiche di sicurezza da eseguire sia per i progetti di nuove opere, che per gli interventi su quelle esistenti.
La normativa tecnica sulle dighe è sempre stata distinta da quella delle costruzioni in generale, ha costituito e realizza un efficace sistema di vigilanza che si sovrappone a quello dei controlli spettanti a ciascun concessionario- gestore di derivazione. Considerata anche la funzione di mitigazione degli eventi di piena delle grandi dighe, un complesso di disposizioni normative, definito dalle autorità di Protezione Civile, regola il sistema di allertamento nazionale e regionale (Direttiva PCM 8/7/2014). Per le dighe di dimensioni inferiori rispetto ai limiti disposti dalla normativa deve rilevarsi una grande differenza di approccio, anche metodologico, tra le diverse regioni del Paese, una differente e non omogenea applicazione delle norme tecniche; a tutt’oggi cinque regioni non hanno normato in materia (Calabria, Friuli, Liguria, Sicilia e Puglia). Permane l’assenza di un catasto completo uniforme aggiornato di tali opere nel Paese.
L‘attività di vigilanza sulle modalità di controllo delle grandi dighe, svolta dai soggetti gestori, è esercitata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti attraverso la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche (Direzione dighe); in intesi la Direzione dighe controlla che i concessionari gestiscano le opere di sbarramento, assicurando gli standard uniformi di sicurezza e di manutenzione stabiliti dalla Legge sull’intero territorio nazionale. Tale attività di vigilanza si estende dall’opera di sbarramento all’invaso, sin dalla prima progettazione, durante la costruzione e l’esercizio, fino alla dismissione dell’opera. Le grandi dighe in Italia realizzate sono 518, quelle in costruzione 4; quindi, il totale delle opere sulle quali il MIT esercita la vigilanza è pari a 522; questo conteggio non considera il numero dei progetti di nuove dighe presentati negli ultimi anni.