A partire dall‘anno termico 2027/2028, i conferimenti di capacità infrannuali (trimestrali, mensili e giornalieri) saranno estesi a tutti i punti di entrata della rete di trasporto del gas. Lo prevede l’ARERA con la delibera 220/2026, adottata al termine della consultazione avviata con il documento 118/2026 (QE 13/4).
Maggiore flessibilità e nuove opportunità di conferimento per gli operatori
L’estensione interesserà i punti di entrata da produzione nazionale, dagli impianti di produzione di biometano, dagli impianti di stoccaggio di GNL disciplinati dall’articolo 10 del decreto legislativo 257/2016 per l’immissione in rete del gas naturale di boil-off, nonché dagli impianti di stoccaggio di GNL di cui alla delibera 168/2019 che non svolgono come attività principale il servizio di rigassificazione, per l’immissione nella rete nazionale di GNL rigassificato e/o di gas naturale di boil-off. La misura si applicherà inoltre ai punti di entrata da reti di distribuzione o da altre reti di trasporto in modalità reverse flow, purché sul punto sia conferita una quota di capacità annuale, così da individuare l‘utente del bilanciamento responsabile delle immissioni in rete. Per quanto riguarda i corrispettivi di scostamento e i moltiplicatori tariffari applicabili alla capacità di trasporto, l’Autorità conferma l’adozione degli stessi criteri già in vigore per i punti di entrata interconnessi con l’estero.
Reverse flow più stabile: ARERA interviene sulle procedure di allocazione
L’entrata in vigore delle nuove disposizioni è stata fissata all’anno termico 2027/2028. Secondo l’ARERA, la tempistica tiene conto sia dei tempi necessari a Snam Rete Gas per adeguare i propri sistemi informatici, sia della proroga al 30 giugno 2027 della fase sperimentale dei progetti relativi ai punti BI-Remi. Con riferimento ai punti di entrata in modalità reverse flow, l’Autorità evidenzia che le criticità legate ai conferimenti e al bilanciamento, dovute all’imprevedibilità dei quantitativi immessi in rete dagli utenti, potranno essere superate attraverso una revisione delle procedure di settlement, così da consentire agli utenti del bilanciamento di conoscere con certezza i volumi che saranno loro allocati nella rete di trasporto. Per questo motivo, il Regolatore ha avviato un procedimento finalizzato a definire, entro il 31 gennaio 2027, nuove modalità di allocazione dei quantitativi di gas ai punti di riconsegna BI-Remi, con l’obiettivo di ottimizzare le attività di bilanciamento. Nell’ambito del procedimento saranno inoltre valutate eventuali modifiche o integrazioni alla disciplina della programmazione e delle procedure allocative applicabili ai punti di entrata della rete di trasporto. Al termine dell’iter, Snam dovrà presentare all’Autorità una proposta di aggiornamento del proprio Codice di Rete, senza che sia necessaria una nuova consultazione pubblica.
Procedura connessioni biometano, via libera al Codice Snam
Con la delibera 217/2026, l’ARERA ha approvato l’aggiornamento del Codice di rete trasmesso da Snam Rete Gas il 14 maggio 2026 in materia di connessione degli impianti di biometano, ritenendolo coerente con quanto previsto dalle deliberazioni 131/2024/R/gas e 67/2026/R/gas. In particolare, la 131/2024 ha stabilito che la richiesta di connessione debba essere sempre presentata a Snam, cui spetta l’individuazione della soluzione tecnica ottimale per l’allacciamento. Successivamente, la 67/2026 ha dato attuazione alla previsione della Legge di Bilancio, ridefinendo la ripartizione degli oneri tra produttori e gestori di rete: la quota a carico dei produttori è stata ridotta dall’80% al 30%, mentre quella in capo ai gestori di rete è salita dal 20% al 70%. È stata inoltre eliminata la possibilità per i produttori di realizzare in proprio le infrastrutture di rete necessarie alla connessione. La stessa delibera ha disposto che i costi relativi a rinforzi, adeguamenti e sviluppo delle reti del gas naturale, nonché alla realizzazione di cabine RE.MI. bidirezionali o di infrastrutture di interconnessione tra reti di distribuzione, siano attribuiti alle imprese distributrici competenti, nell’ambito della procedura di connessione degli impianti di produzione di biometano. È infine prevista la possibilità di realizzare gasdotti di interconnessione tra DSO confinanti, in prossimità degli impianti oggetto di richiesta di connessione.