30/07/2019
Servizi a Rete

Al via il Fondo di garanzia per le opere idriche

Il Fondo di garanzia per le opere idriche punta ad adeguare le infrastrutture

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2019 che individua gli interventi prioritari e i criteri di utilizzo del Fondo di garanzia delle opere idriche. Il Decreto costituisce un tassello fondamentale per realizzare le opere necessarie a potenziare le infrastrutture idriche su tutto il territorio nazionale e colmare il gap infrastrutturale del settore.

Il Fondo di garanzia istituito presso l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) è dedicato, oltre agli investimenti per le opere del servizio idrico integrato, anche a quelli riguardanti le dighe, con priorità per quelle per l’uso potabile e plurimo.

Il fondo copre gli interventi previsti nel piano nazionale idrico che non siano ancora finanziati e avviati, ma che siano necessari all’adeguamento delle infrastrutture idriche e ai parametri di qualità tecnica fissati da Arera.

Arera e la funzione di controllo

L’Autorità ha il compito di provvedere a definire i requisiti soggettivi dei richiedenti, le modalità di richiesta della garanzia, le modalità e i termini di rilascio della garanzia del valore di subentro riconosciuto, le modalità e i termini delle garanzie di rimborso dei finanziamenti, i finanziamenti e le altre operazioni finanziarie ammessi al rilascio della garanzia, le modalità di accantonamento e le procedure di escussione e di surroga nei diritti del creditore.

Priorità agli interventi pianificati e alle opere per uso potabile

Hanno priorità gli interventi già pianificati e subito cantierabili, di carattere strategico e funzionali al servizio idrico integrato. Il fondo potrà intervenire anche in merito agli interventi riguardanti piccole dighe, non inseriti nel piano nazionale e ancora da avviare, ma già dotati di proprio finanziamento.

La garanzia dello Stato è prevista anche per quelle opere destinate all’uso potabile che, pur non ricadendo nel piano, rispondono ai criteri previsti dal decreto; quindi pure quelle non ancora finanziate e avviate, ma necessarie all’adeguamento delle infrastrutture idriche ai parametri di qualità tecnica fissati dall’Agenzia che, unitamente ai ministeri dell’Economia e finanze, delle Infrastrutture e trasporti, dell’Ambiente e dello Sviluppo economico, dovrà valutare il rischio delle proposte da ammettere al beneficio del credito.

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