A chi appartiene la proprietà della rete del teleriscaldamento che si dirama nel territorio del Comune di Parma, all’ente o a Iren? Un pasticcio amministrativo al quale, nonostante diversi passaggi in commissione consiliare, non si è riusciti a dare una risposta sicura.
Della questione, infatti, è stata interessata, grazie a un esposto degli avvocati Arrigo Allegri e Pietro De Angelis, l’Autorità anticorruzione (Anac) di Raffaele Cantone, che già si era pronunciata sul termovalorizzatore con una delibera nel febbraio 2015.
Che cosa dice il Comune
Secondo il sindaco Federico Pizzarotti, richiamandosi a una bozza del regolamento comunale sul teleriscaldamento, questo non può essere considerato opera pubblica, ma opera privata, seppur di interesse pubblico. Anche perché il teleriscaldamento rientra tra i servizi pubblici locali facoltativi e deve dunque essere assunto dall’ente locale tramite un’inequivoca scelta politico amministrativa, scelta che non sarebbe stata espressa dalle Amministrazioni che si sono succedute al governo della città.
In sostanza, la rete del teleriscaldamento per l’Amministrazione comunale sarebbe ‘un’opera privata di interesse pubblico la cui realizzazione è subordinata alla richiesta di un permesso di costruire, con il conseguente pagamento degli oneri concessori’. Il Comune ritiene anche che il teleriscaldamento non sia un servizio pubblico, ma attività di libero mercato, perché non pianificato al tempo dell’Amministrazione comunale.
Inoltre, sostiene che se le reti fossero considerate opere compensative, come in origine previsto nella delibera del ‘Via dell’impianto di termovalorizzazione’, ovvero assimilabili a opere di urbanizzazione, ciò non presuppone la loro automatica acquisizione al patrimonio pubblico.
Per l’ente è quindi necessario il rilascio di un permesso di costruire e di un provvedimento di concessione di suolo pubblico. A sostegno della tesi si porta a confronto il caso delle reti in fibra ottica.
Che cosa dice Anac
Diverso il parere dell’Anac. Il dirigente dell’Area vigilanza ricorda come la delibera con la quale l’Autorità si era pronunciata sul termovalorizzatore abbia stabilito che questo rientrasse tra gli accordi stipulati con le Amministrazioni pubbliche nell’ambito della disciplina dei piani di riqualificazione urbana e che questi comportano ‘a fronte del riconoscimento al soggetto privato di diritti edificatori, che vengano realizzate opere di adeguamento infrastrutturale e di trasformazione del territorio’.
L’Anticorruzione quindi nota che qualora la rete di teleriscaldamento fosse un’opera compensativa, non vi sarebbe compensazione se l’opera rimanesse proprietà del costruttore. L’Autorità puntualizza poi che le reti di teleriscaldamento sono annoverate tra le opere di urbanizzazione primaria e che, mentre sui cavi delle linee fibra possono transitare più operatori, lo stesso non può avvenire per i tubi del teleriscaldamento.
L’Autorità ammette che l’identificazione della rete come opera di urbanizzazione primaria risale a un decreto del 2011, mentre il teleriscaldamento, almeno per 20 km, è stato costruito precedentemente. Tuttavia tale realizzazione è stata effettuata da Amps, che era una società in house del Comune, quindi, pubblica, la quale non poteva che incarnare la volontà pubblica del Comune stesso. Dunque l’Anticorruzione ribadisce le conclusioni già sostenute nella delibera del 2015, asserendo che la proprietà della rete di teleriscaldamento ‘è da annoverare tra le opere di urbanizzazione primaria, quindi è un’opera pubblica, di proprietà del Comune di Parma’.
Anac, infine, ha invitato l’ente a rispondere alle osservazioni, suggerendo un coinvolgimento sia dell’Antitrust che dell’Autorità per l’energia elettrica.